La S.C. nella sentenza N. 26740/2013
ha formulato un’importante norma giuridica ai fini della fruizione
dell’agevolazione fiscale “prima casa”: l’agevolazione compete a chi
lavora nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto della
compravendita, nell’ipotesi che nell’atto di acquisto sia stato
dichiarato dall’acquirente di voler trasferire in quel comune la
propria residenza, anche se poi tale impegno è stato disatteso.
L'impegno di trasferire la residenza e
la relativa sanzione di decadenza per l'eventuale inadempimento
riguardano solo l'acquirente che invochi l'omologo criterio
territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio
della sede di lavoro ( in caso contrario infatti, tale secondo criterio
territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l'ambito di
rilevanza), in consonanza con lo scopo perseguito dall'agevolazione, che
consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà
di una unità immobiliare specificamente nel Comune "di residenza" o "di lavoro" dell'interessato.
http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11779-agevolazione-prima-casa-se-si-lavora-nel-comune-non-decade.html
http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11779-agevolazione-prima-casa-se-si-lavora-nel-comune-non-decade.html